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LE NUOVE NORME PER IL MATRIMONIO

La Conferenza Episcopale Italiana il 14 maggio 1990 ha approvato il "decreto generale sul matrimonio canonico" che dopo le debite autorizzazioni della Santa Sede è stato promulgato il 5 novembre 1990 ed entra in vigore il 17 febbraio 1991.
Il Decreto stabilisce le norme circa la preparazione al matrimonio e gli atti da premettere alla celebrazione, la trascrizione per gli effetti civili e prende in esame alcuni casi particolari.
Tra questi, al n.46, è trattato il caso del matrimonio di girovaghi; lo riportiamo integralmente: "Per assistere al matrimonio di girovaghi è richiesta licenza dell'ordinario del luogo (cfr. can. 1071,par. 1, n.1). La domanda di licenza deve essere inoltrata al proprio ordinario dal parroco del luogo della celebrazione (cfr. can.I115).Al fine di superare le difficoltà derivanti dai continui spostamenti dei girovaghi, in particolare dei fieranti, dei circensi e dei nomadi, il parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale deve avere a disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della sua indagine. In questo caso aiuterà i nubendi nella preparazione al matrimonio e nello svolgimento degli atti preliminari: raccolta di documenti, esame dei nubendi, richiesta di pubblicazione civile al comune di residenza (cfr. n.15 del presente decreto). Il parroco chieda, eventualmente tramite gli uffici competenti della curia diocesana, la collaborazione di sacerdoti incaricati della pastorale per i girovaghi e di altri parroci interessati. Al termine dell'istruttoria, e ottenuta la licenza dell'ordinario del luogo, il parroco o un suo delegato assiste al matrimonio, oppure dà licenza ad altro parroco, seguendo la procedura indicata al n. 23 del presente decreto. Il parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine dell'indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria e richiederà al proprio ordinario la licenza per assistere al matrimonio. Il ricorso all'ordinario del luogo in cui i girovaghi celebrano il matrimonio può essere necessario anche in ragione del fatto che non raramente chiedono di procedere senza il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ".
Di fatto il decreto non fa altro che rendere "norma" quanto già si stava facendo, questo dovrebbe facilitare i parroci che si avventurano in una istruttoria matrimoniale per la gente del Circo e del Lunapark, ed il rapporto tra le diverse curie d'Italia che fino ad ora hanno avuto atteggiamenti diversi. Il decreto fa richiamo al diritto particolare che potrebbe creare prassi diverse in diocesi diverse. Il diritto particolare è richiamato: circa la domanda all'ordinario del luogo "di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare "(n.5) e i nostri casi rientrano nel codice; ancora il diritto particolare è richiamato circa il conferimento della confermazione, per coloro che non l'hanno ricevuta, nella preparazione immediata al matrimonio (n.8) e si dice di tener conto anche delle facoltà concesse ai vescovi diocesani circa il ministro della confermazione, per quanto ci riguarda la Pontificia Commissione per le Migrazioni, con decreto del 19 marzo 1982, concede ai sacerdoti regolarmente autorizzati a prestare l'assistenza spirituale ai nomadi, alle gente dei circhi, ecc. speciali facoltà tra cui quella di amministrare la confermazione. Il n.11 prevede altri adempimenti, come per esempio la dichiarazione di volontà o la domanda di matrimoni, che potrebbero essere introdotte dal diritto particolare, in questo caso non è possibile sapere come si regoli ogni diocesi.
Il diritto particolare è richiamato anche al n.l3 circa le pubblicazioni canoniche da richiedersi "anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio, salvo diverse disposizioni date dall'ordinario del luogo", per quanto ci riguarda dovremo richiamarci al n.14: "la dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'ordinario del luogo per giusta causa" perché la vita 'nomade' della nostra gente non permette di individuare le parrocchie a cui vissuto, dopo il compimento del sedicesimo hanno di età in altra diocesi per un periodo maggiore ad un anno". Nel nostro caso è difficile ipotizzare la permanenza maggiore di un anno da qualsiasi parte, ma dovendo proprio, per questo motivo chiedere la dispensa dalle pubblicazioni canoniche è bene procedere con questo esame.
Per quanto riguarda le pubblicazioni civili dovremmo cercare di fare il possibile affinché i fidanzati raggiungano uno dei due comuni di residenza, nel qual caso chiederemo "la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della richiesta della pubblicazione, trasmettendogli un documento autentico con tutti' i dati occorrenti "(n.15); se una tale operazione fosse difficoltosa od obbiettivamente creasse effettivi problemi dovremo far "ricorso all'ordinario del luogo in cui i girovaghi celebrano il matrimonio" perché, come il n.46 prevede, "non raramente i nubendi chiedono di procedere senza
il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile".
In questo caso come regolarsi?
La materia è ancora in fieri, gli articoli corrispondenti non sono stati pubblicati, perché per
il momento il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento non è stato ancora
approvato, ma, come dice la nota, si deve tener presente che l'art.8, n.1 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, se riconosce la trascrivibilità del matrimonio anche in un momento successivo al termine di cinque giorni prescritto per la procedura ordinaria, la limita tuttavia all'ipotesi in cui vi sia la "richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza opposizione dell'altro".
Una norma che potrebbe tornare utile nei nostri casi è quella riportata al n.10 che dà la possibilità di deferire "ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti".
Interessante e particolarmente utile è la disposizione per cui chi inizia l'istruttoria e non ha la possibilità di portarla al termine, magari perché i fidanzati si sono allontanati troppo, può trasmetterla, semplicemente accompagnandola con una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione perché porti a termine l'istruttoria; questa norma può permettere, anche se non esplicitamente indicato, che i passaggi siano più di uno. Quando questi passaggi attraversano più diocesi è opportuna l'autentica, così come è previsto al n.10 per
l'esame dei nubendi, e al n. 23 per l'attestato riassuntivo dei documenti.

In Cammino NP 1-1991